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Wanda avvisata, ritorna l’albo dei procuratori: per essere l’agente di Icardi serve…

Rivoluzione nel calcio: ritorna il registro dei procuratori sportivi

Matteo Pifferi

Wanda Nara deve sostenere un esame per poter continuare a rappresentare Mauro Icardi. A confermarlo è il CONI che, con l'approvazione della Legge di Bilancio 2018, ha riportato in auge l'albo dei procuratori, regolarizzando la figura dell'agente sportivo che, negli anni, ha fatto discutere in tante occasioni. Ecco di sotto il testo dell'emendamento del registro nazionale degli agenti sportivi, che era stato abolito nel 2015 su direttiva della Fifa:

"È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo".

(CONI)

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