L'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive bacchetta i tifosi del Milan e dell'Inter. Al termine della riunione della Commissione presieduta da Roberto Sgalla, sono stati valutati i fatti accaduti nel corso del fine settimana calcistico, nonché alcune notizie apparse sui media e sono stati rilevati gli atteggiamenti deprecabili delle due tifoserie tenuto durante il derby.
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L’Osservatorio bacchetta rossoneri e nerazzurri: “Striscioni offensivi e razzisti”
L’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive bacchetta i tifosi del Milan e dell’Inter. Al termine della riunione della Commissione presieduta da Roberto Sgalla, sono stati valutati i fatti accaduti nel corso del fine settimana...
"Particolarmente deprecabile è stata ritenuta la condotta delle tifoserie del Milan e dell’Inter che hanno esposto striscioni non autorizzati, in alcuni casi offensivi e razzisti, non solo nei confronti di calciatori, che stanno giocando la propria partita per la salute, ma anche nei confronti di categorie di cittadini colpiti dalle stesse patologie. In occasione della stessa gara sono stati, inoltre, introdotti ed accesi numerosi artifizi pirotecnici, commettendo pericolosi reati, per i quali sono stati denunciati".
LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - L'Inter è stata sanzionata dal giudice sportivo per aver acceso fumogeni nel proprio settore con una multa di seimila euro. Le attenuanti hanno invece evitato sanzioni per il Milan. Ecco quanto scriveva a proposito ieri il giudice sportivo Tosel a proposito della gara di San Siro: "Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciottesima giornata andata sostenitori delle Società Catania-Lazio-Milan-Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. Internazionale per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso numerosi bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza".
Il giudice sportivo ha anche fermato per un turno un dirigente milanista per aver ingiurato e minacciato - come rilevato dal quarto uomo - un giocatore interista.
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