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Douglas Costa, quattro giornate per lo sputo a Di Francesco. Nessuna sanzione per la gomitata

Redazione1908

La sanzione del giudice sportivo nei confronti di Douglas Costa

Ecco la sanzione che il giudice sportivo ha deciso di infliggere a Douglas Costa. Nessuna sanzione per la gomitata, quattro giornate per lo sputo a Di Francesco:

LA GOMITATA - Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art . 35, n. 1.3 (a me zzo e - mail  pervenuta  alle  ore  10.4 6  del  17 settembre  2018)  in  merito  alla  condotta violenta del  calciatore  Douglas  Costa  De  Souza  (Soc.  Juventus )  nei  confronti  del  calciatore  Federico Di Francesco  (Soc .  Sassuolo ) intorno al 45°  del secondo tempo; acquisite  ed  esaminate  le  relative  immagini  televisive,  di  piena  garanzia  tecnica  e  documentale; data la parziale  ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art.  35,  1.3,  CGS ,  in relazione ad un’unica condotta (in particolare quella che ha visto il  calciatore  Douglas  Costa  affrontare  con  il  gomito  alto  il  calciatore  avversario  Di  Francesco),  atteso  che  le  altre  condotte  complessivamente  segnalate  sono  state  comunque sanzionate c on provvedimento dell’Arbitro ; rilevato,  non  di  meno,  che  il  Giudice  è  chiamato  a  valutare,  a  termini  della  predetta  norma, la sussistenza della condotta violenta ; considerato  che  nel  caso  di  specie  il  gesto ,  seppur  oggettivamente  antisportivo, non  sembr a assumere con sufficiente grado di certezza i connotati d ella condotta violenta ; P.Q.M. delibera,   a   seguito   della   segnalazione   del   Procura federale,   di   non   adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Douglas Costa De Souza  (Soc.  Juventus ) , ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS

LO SPUTO - SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE COSTA  DE  SOUZA  Douglas (Juventus):  per  comportamento  non  regolamentare  in  campo  (Seconda  sanzione);  per  avere,  al  48°  del  secondo  tempo,  a  giuoco  fermo,  attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.