Avvocato Grassani: “Archiviazione ridimensiona tutto. Cosa rischierebbe al massimo l’Inter”
Intervistato da Tuttosport, l'avvocato Mattia Grassani ha parlato dell'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano e archiviata. "In astratto, senza conoscere gli atti né le ragioni dell'archiviazione, ritengo che la giustizia sportiva possa procedere in autonomia, anche perché il Codice di Giustizia Sportiva prevede, all'art. 4, l'obbligo di lealtà, probità e correttezza, che deve essere osservato in tutti i rapporti riferibili all'attività sportiva, ben diverso dall'illecito penale, caratterizzato da una soglia più bassa di disvalore. Tuttavia, l'archiviazione ridimensiona certamente la portata della vicenda anche per l'ordinamento sportivo".
Qual è il confine tra violazione dei principi di lealtà e correttezza e illecito sportivo?
«È molto sottile ma spesso determinante: l'illecito sportivo presuppone l'intenzione di alterare il regolare svolgimento di una gara. La violazione dei doveri di lealtà e correttezza spesso si esplica in comportamenti che, pur non tipizzati, sono in contrasto con l'etica sportiva, fino ad arrivare, talvolta, alla mera inopportunità, considerati i principi che devono orientare la condotta dei tesserati».
Fare pressioni perché un arbitro non sia designato può essere un tentativo di ottenere un vantaggio?
«Ritengo che risulti fondamentale la modalità del comportamento: è innegabile che da sempre esistano interlocuzioni, critiche purché non trascendenti i limiti del rispetto, tra dirigenti e membri del settore arbitrale. La manifestazione di un malcontento per le direzioni di un arbitro non credo superi la soglia di punibilità dell'illecito sportivo – perché non tende ad alterare alcuna gara – ma probabilmente, se spinta fino alla richiesta di evitare future designazioni, può risultare contraria ai principi di correttezza e lealtà».
Cosa cambia se le pressioni sono dirette o indirette?
«Il soggetto che pone in essere le pressioni determina la tipologia di eventuale responsabilità della società: diretta – se si tratta di un legale rappresentante – o indiretta, e la conseguente possibile sanzione, più grave nel primo caso».
Se Rocchi avesse effettivamente cambiato designazioni dopo le proteste dell’Inter?
«Dipende molto da come si è manifestata la protesta e quanto ha inciso. Non conosco gli atti e dunque non posso valutare. Certamente esiste responsabilità del club solo se viene individuato un dirigente passibile di sanzione ai sensi del CGS».
Non vi sono dirigenti nerazzurri intercettati: i riferimenti nelle conversazioni di Rocchi possono bastare per un deferimento?
«La Procura Federale può effettuare a sua volta approfondimenti di indagine, finalizzati ad accertare la veridicità di quanto emerso nelle conversazioni intercettate. Bisogna sempre ricordare che nel giudizio disciplinare sportivo, l'onere della prova è ridotto rispetto al procedimento penale: non occorre dimostrare la responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio", ma sulla base del "più probabile che non". Di conseguenza, la Procura FIGC sarà chiamata a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di Rocchi sulla base di eventuali ulteriori accertamenti istruttori, come ad esempio l'audizione di tesserati, nonché del principio sopra descritto».
Incide il fatto che le partite non siano state condizionate da decisioni favorevoli all’Inter?
«Certamente allontana l'ipotesi dell'illecito sportivo, direi già notevolmente ridimensionata sulla base delle informazioni emerse, per quanto si tratti di illecito di pericolo, e dunque contestabile anche nell'ipotesi del tentativo. Non mi pare questo il caso».
Cosa potrebbe rischiare l’Inter?
«Fermo restando che, non disponendo degli atti ufficiali, si tratta di una mera opinione sulla base di quanto emerso dalla stampa, allo stato non credo sussistano estremi affinché la Procura Federale possa spingersi oltre la contestazione della violazione dell'art. 4, che, a eccezione delle ipotesi di particolare gravità, tra cui non può a mio avviso ricomprendersi la fattispecie di cui trattasi, prevede l'irrogazione della sanzione dell'ammenda».
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