Il 15 luglio 2011 l'Avvocato Bruno Catalanotti, difensore del Brescia Calcio, aveva presentato un ricorso per richiedere l'annullamento del documento prodotto dal Procuratore Federale Palazzi e reso pubblico a luglio. La società bresciana era stata chiamata in causa nel momento in cui Nello Governato era stato associato alla medesima e, secondo quanto si evinceva dal documento stilato da Palazzi, per favorire la medesima avrebbe commesso illecito. Parti in giudizio si erano costituite anche la FIGC e Luciano Moggi. Si legge nel ricorso del Brescia (ricorso per abnormità) che anche per gli organi “cui l’ordinamento sportivo assegna funzioni, anche solo incidentalmente, giudicanti”, quale sarebbe il Procuratore federale, varrebbe l’obbligo di “dichiarare immediatamente l’esistenza di una causa di estinzione del fatto [recte, dell’illecito disciplinare] per cui si procede e di astenersi da qualsivoglia attività di indagine e da qualsivoglia valutazione, soprattutto in malam partem, circa la sussistenza del fatto e la sua ascrivibilità alle parti interessate”. In poche parole, su quei fatti prescritti non si sarebbe mai dovuto indagare.
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Brescia vs Palazzi: ecco perché l’Alta Corte ha respinto il ricorso!
Il 15 luglio 2011 l’Avvocato Bruno Catalanotti, difensore del Brescia Calcio, aveva presentato un ricorso per richiedere l’annullamento del documento prodotto dal Procuratore Federale Palazzi e reso pubblico a luglio. La società...
PERCHE' INDAGARE? Il Procuratore Federale Palazzi avrebbe secondo il legale del Brescia disatteso tale obbligo. In particolare osserva la Società Brescia Calcio che l’Ufficio requirente avrebbe richiamato correttamente i termini di prescrizione per le condotte sportive allora in esame e, ciononostante, già successivamente (in data 21 ottobre 2010) al decorso di esse (rispettivamente, giugno 2009 o giugno 2007) avrebbe proceduto ad altre attività istruttorie. In conclusione sul punto, ad avviso della ricorrente sarebbe “processualmente certo che il Procuratore federale, dopo le segnalazioni diffuse dalla stampa e l’esposto della Juventus, si sia attivato con impegno e serietà degne di miglior causa processuale, nel compimento di indagini ed investigazioni in relazione ad ipotetici illeciti, che l’esistenza di una causa estintiva evidentissima e già, peraltro, rilevata, aveva da tempo resi improcedibili”
IL CHIARIMENTO DELLA FIGC. Il 22 luglio si è costituita in giudizio la Figc per richiedere che il ricorso del Brescia venisse giudicato infondato. Le motivazioni? Non vi sarebbe alcun giudizio di disvalore riferito alla Società Brescia Calcio. In primo luogo, perché il Sig. Governato è stato considerato solo quale iscritto all’albo dei Direttori Sportivi, e non quale agente della Società. In secondo luogo, il Brescia Calcio non figurerebbe nemmeno “nella pur vasta platea delle squadre indagate nella circostanza” Inoltre la F.I.G.C. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto l’atto impugnato sarebbe privo di qualsiasi attitudine lesiva nei confronti dei destinatari, tra i quali, peraltro, non è il Brescia Calcio. Poi ancora in conclusione, la resistente ritiene che la Società Brescia Calcio sia caduta nell’equivoco di ritenere che il provvedimento impugnato abbia il valore di una pronuncia di accertamento, mentre i giudizi in esso contenuti altro non sarebbero che una mera allegazione di parte, in carenza di un dibattimento che ne possa asseverare la fondatezza. Secondo la Figc il provvedimento non avrebbe quindi travalicato i limiti delle funzioni istituzionali.
SPUNTA ANCHE MOGGI. Come se non bastasse il 2 agosto si è costituito in giudizio anche Luciano Moggi. L'ex dg bianconero è intervenuto affinché il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile, perché la controversia non avrebbe ad oggetto diritti indisponibili della Società Brescia Calcio e per lacarenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte della ricorrente, e infondato in fattoe in diritto. Perché tanto interesse? Moggi riteneva che la partecipazione al seguente giudizio gli sarebbe tornata “utile ai fini di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di radiazione tuttora pendente”. Ci si attacca a qualsiasi cosa, in certi casi.
L'ALTA CORTE NON DELUDE LA FIGC. La risposta dell'Alta Corte ha finito per dare ragione alla Figc dichiarando l'inammissibilità del ricorso e sottolineando la totale estraneità del Brescia Calcio dai fatti evocati da Palazzi. Si legge nelle motivazioni che il Sig. Nello Governato, pur essendo a più riprese citato nel provvedimento impugnato, non viene mai considerato direttamente e esplicitamente dal Procuratore federale in connessione con l’odierna ricorrente, quale componente, agente, dirigente o mandatario a qualsiasi titolo del sodalizio. In poche parole che Governato fosse in qualche modo associato al Brescia è un'opinione discutibile espressa da Pairetto, del quale vengono riportate le dichiarazioni nel documento di Palazzi.
Per quanto concerne la posizione di Moggi l'Alta Corte ha giudicato inammissibile il suo intervento. L’art. 8, comma 1, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva dispone che “un terzo può intervenire nel giudizio avanti l’Alta Corte qualora abbia nella controversia un interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto, e sia legittimato ad avvalersi delle norme procedurali della giustizia sportiva”. Tale circostanza non si rinviene nell’intervento esplicato nel presente giudizio. Intervento inammissibile quindi perché Moggi in questa vicenda è portatore di un interesse di mero fatto.
Questa vicenda, che noi di Fcinter1908.it abbiamo nel corso del suo svolgimento ampiamente documentato, riguarda anche l'Inter. L'ipotetico annullamento del documento di Palazzi, che ribadiva la prescrizione dei fatti scendendo nei dettagli di un'indagine quanto meno bizzarra per le tempistiche con le quali era stata avviata, avrebbe voluto dire cancellare anche l'ombra dei sospetti. La vittoria del Brescia, che in questa vicenda ha giustamente preteso un'assoluzione senza se e senza ma, ci ricorda che non è mai nè troppo tardi , nè troppo faticoso per lottare. Spesso è semplicemente doveroso.
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