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ESCLUSIVA – L’avv. Rombolà: “Indagine FIGC su Zhang, ecco i rischi per lui e per l’Inter”

Dopo lo sfogo su Instagram la Procura ha aperto un fascicolo e abbiamo parlato di questo con un esperto di diritto sportivo

Eva A. Provenzano

Il coronavirus ha attaccato il calcio. Sì, perché non è bastato quanto successo nella cronaca di ogni giorno con le notizie su focolai, contagiati e vittime. Ci si è messo pure l’amatissimo pallone a dare i numeri. O meglio quelli che il pallone lo manovrano. E tutto è iniziato, sostanzialmente, quando si è deciso di rinviare Juve-Inter e altre cinque gare al 13 maggio. La partita, era stato deciso ufficialmente, si sarebbe potuta giocare a porte chiuse. Come aveva fatto l’Inter contro il Ludogorets, del resto, solo tre giorni prima. Tra l’altro i nerazzurri avevano saltato già la gara di campionato con la Samp la domenica precedente. Marotta ha trascorso un’intera giornata a spiegare che la decisione di rinviare era stata presa dalla Lega Calcio, senza prendere in considerazione il pensiero dei club.

Nel pomeriggio di ieri, in un consiglio straordinario al quale hanno partecipato il presidente Dal Pino, l’ad della Lega, il numero uno della Figc Gravina e i consiglieri federali, si è arrivati alla conclusione che la cosa migliore sia recuperare la gare rinviate domenica nel prossimo week-end. Così Juve-Inter verrebbe giocata lunedì 9 marzo alle 20.45.

La decisione presume che l’attuale decreto restrittivo sulle Regioni colpite dal virus, che scade l’8 marzo a mezzanotte, non sia prolungato. Che il 9 marzo cioè l’emergenza sia ormai un brutto ricordo. Poche le certezze su quanto ancora ci sarà pericolo di contagio e sulla salute dei cittadini. Per questo Steven Zhang, toccato in prima persona dalla situazione per quanto sta accadendo in Cina, ha detto la sua e i toni sono stati roboanti. “Il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto”, così ha definito il numero uno della Lega. Quelle parole hanno fatto il giro del mondo. La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta su quanto detto dal numero uno dell’Inter. E, al di là di quanto possa accadere in sede civile, ora cosa rischia il presidente da un punto di vista della giustizia sportiva? E cosa rischia la società nerazzurra in virtù delle sue parole? Abbiamo posto queste domande ad un avvocato, esperto in diritto sportivo, Carlo Rombolà. Ecco cosa ci ha risposto:

 L'avvocato Rombolà, esperto di diritto sportivo

- Ciao Carlo, come sai la Procura della Figc ha deciso di aprire un’inchiesta sulle parole di Zhang. Che tipo di sanzioni potrebbe subire?

Dunque, per rispondere dovremo contestualizzare le dichiarazioni del Presidente Zhang, collocandole nell’alveo dell’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Esso enuncia un principio generale e inderogabile tale per cui ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA. E’ importante sapere che una dichiarazione si considera pubblica non soltanto quando è rilasciata a seguito di interviste o all’interno di comunicati ufficiali. E' ritenuta tale anche quando è resa in pubblico o quando per i destinatari, il mezzo e le modalità della comunicazione, essa è destinata a essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Quindi, non c’è dubbio sul fatto che anche una “story” su Instagram, quando il dichiarante gode della notorietà del Presidente Zhang, diventi immediatamente di pubblico dominio, ed è dunque suscettibile di essere considerata “pubblica” a tutti gli effetti. Date queste premesse e vista la portata delle dichiarazioni, il comma 3 dell’articolo in questione parte da un’ammenda compresa da € 2.500,00 a euro 50.000,00 a danno del dichiarante, ipotesi più probabile dal momento che siamo fra i professionisti. Il punto è che lo stesso articolo specifica che nei casi più gravi vengono applicate anche le sanzioni di cui all’art. 9 comma 1, che vanno dalla squalifica con divieto di accesso agli impianti sportivi, all’inibizione a svolgere incarichi federali per un periodo di tempo limitato, compresa la facoltà di rappresentare la società in ambito federale. Il tutto, preservando in ogni caso la facoltà del soggetto sanzionato di svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. Nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea.

- Quali sono i criteri di valutazione di cui si tiene conto nel determinare un’eventuale sanzione?

Il comma 4 dell’articolo 23 risponde alla tua domanda, e reca una serie di criteri di valutazione cui si fa generalmente riferimento per determinare l’entità della sanzione. 1) Innanzitutto la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;

2) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante; 3) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché la correttezza delle procedure di designazione. 

Tuttavia, non si può fare a meno di prendere in considerazione anche eventuali circostanze attenuanti a favore in questo caso del presidente dell'Inter. Sul punto, l’art. 13 parla chiaro e recita che la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) aver reagito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l’evento, unitamente all’azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari. Il tutto senza contare che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

- Il presidente si è sfogato attraverso il proprio profilo personale ma l’Inter è comunque responsabile delle sue parole? E se sì in che modo potrebbe essere sanzionata la società?

La società Inter è comunque responsabile delle parole del suo Presidente, e può essere punita, ai sensi dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni.

(Fonte: FCINTER1908.IT)

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