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Procuratore FIGC: “Agnelli non ha impedito ai suoi dipendenti di avere rapporti con ultrà”

Arriva il dispositivo della procura federale con il quale è stato deferito il presidente della Juventus e i suoi dipendenti

Eva A. Provenzano

La FIGC ha pubblicato sul suo sito il dispositivo con il quale è stato deferito Andrea Agnelli e altri dipendenti della Juventus e per responsabilità diretta lo stesso club bianconero. In una nota stampa si legge:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

-Andrea AGNELLI, all’epoca dei fatti tesserato come presidente della JUVENTUS F.C.; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società da lui presieduta pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, non impediva a tesserati, dirigenti e dipendenti della JUVENTUS F.C. S.P.A. di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, autorizzando la fornitura agli stessi di dotazioni di biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” e assecondando, in occasione della gara Juventus– Torino del 23.02.2014, l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo, ad opera dell’addetto alla sicurezza della Società D’Angelo, di materiale pirotecnico vietato e di striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”. 

Sono stati anche deferiti:

-Francesco Calvo, direttore commerciale della Juventusper la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dall’ottobre 2011 al settembre 2015, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente nonché consentiva ad altri dipendenti della Juventus Spa. , a lui subordinati, di intrattenere rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”;

-Alessandro Nicola D'Angelo, all’epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della JUVENTUS F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2, 3 e 9, stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, a numerosi incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras” nonché, in occasione della gara Juventus-Torino del 23.02.2014, introducendo di persona, all’interno dell’impianto sportivo, materiale pirotecnico vietato e striscioni rappresentanti contenuti non consentiti al fine di compiacere e acquisire la benevolenza dei tifosi “ultras”;

-Stefano Merulla, all’epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della Juventus F.C. S.P.A. e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; - per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12, commi 1, 2 e 9 stesso Codice, perché, nel periodo che va dalla stagione sportiva 2011-12 a quantomeno tutta la stagione sportiva 2015-16, con il dichiarato intento di mantenere l’ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dai tifosi “ultras” al fine di evitare alla Società pesanti e ricorrenti ammende e/o sanzioni di natura sportiva, intratteneva personalmente rapporti costanti e duraturi con i cosiddetti “gruppi ultras”, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata, facendo sì che venissero fornite loro dotazioni di biglietti e abbonamenti, anche a credito e senza previa presentazione dei documenti di identità dei presunti titolari, così violando disposizioni di norme di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi per assistere a manifestazioni sportive e favorendo, consapevolmente, il fenomeno del bagarinaggio, partecipando personalmente, inoltre, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria “ultras”;

La società JUVENTUS F.C. S.P.A.; - a titolo di responsabilità diretta.

(Fonte: FIGC.IT)