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fcinter1908 calciomercato mercato inter Stankovic-Bruges, l’impatto sui conti Inter: perché la plusvalenza non sarà registrata subito

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Stankovic-Bruges, l’impatto sui conti Inter: perché la plusvalenza non sarà registrata subito

Stankovic-Bruges, l’impatto sui conti Inter: perché la plusvalenza non sarà registrata subito - immagine 1
L’Inter farà registrare una plusvalenza secca da questa cessione sul bilancio 2025/26, pari a 10 milioni di euro
Marco Astori Redattore 

E' chiusa l'operazione tra l'Inter e il Club Bruges per la cessione in Belgio di Aleksandar Stankovic: il centrocampista si trasferirà a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita e un diritto di recompra a 25 milioni di euro, che si abbasserà ai 22 milioniin caso di riacquisto immediato. Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? Lo spiega Calcio e Finanza.

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"Partendo dal trasferimento a titolo definitivo, l’Inter farà registrare una plusvalenza secca da questa cessione sul bilancio 2025/26, pari a 10 milioni di euro (se le cifre del trasferimento fossero confermate). Stankovic arriva dal settore giovanile nerazzurro, motivo per cui il suo valore netto a bilancio è di fatto nullo. La particolarità di questa operazione, così come di tutte quelle che prevedono l’inserimento di una opzione di riacquisto, risiede nel fatto che l’Inter non potrà registrare la plusvalenza fino a quando quest’ultima non scada o vi sia una rinuncia da parte del club che detiene il diritto (l’Inter in questo caso).  

La modifica all’articolo 102 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), approvata nel 2019 su proposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha previsto infatti un intervento sugli aspetti contabili in termini di plusvalenze: secondo la norma, in sostanza, le minusvalenze o plusvalenze originate dalla cessione di un giocatore devono essere rilevate solo nel momento in cui l’opzione di riacquisto venga esercitata (o ci sia una rinuncia all’opzione da parte del club che ha ceduto il calciatore). 

«Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva – si legge nella norma modificata nel 2019 –. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione». 

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Negli anni successivi, la Serie A ha chiesto, e ottenuto, di allargare il perimetro anche ad un’altra situazione in cui, fino al 2022, non era possibile utilizzare la “recompra”, ovverosia le operazioni in prestito con obbligo di riscatto del calciatore. In precedenza, la clausola era utilizzabile solo nel caso di una operazione da subito a titolo definitivo", spiega il portale.