«Non dalla Legge Stadi, nello specifico, ma dal quadro normativo generale. Ogni volta che un ente pubblico vende qualcosa per incamerare una somma dall’acquisto, si applicano i principi di trasparenza e concorrenza, così come previsto dal codice dei contratti e dai principi dell’Unione europea. Pertanto è “buona norma” aprire a una platea, la più ampia possibile, di soggetti interessati».
Si contesta che quell’avviso fosse cucito su misura per Inter e Milan e che i destinatari fossero esclusivamente società calcistiche.
«Quello pubblicato il 24 marzo è un avviso pubblico e, come tale, era aperto a qualunque soggetto. L’intento era raccogliere manifestazioni di interesse per l’intera area attorno allo stadio».
La durata dell’avviso, 37 giorni, è stata ritenuta da qualcuno una tempistica troppo stretta per fare una proposta.
«Nell’ambito di procedure di tal tipo i termini non sono disciplinati. Tuttavia, un operatore interessato — che ritiene la scadenza incongrua — avrebbe potuto sicuramente attivarsi per chiedere al Comune una proroga. Volendo fare una similitudine, è quello che accade con le concessioni balneari. Se non ci sono altri proponenti, nonostante la pubblicazione dell’avviso, il Comune è abilitato ad andare avanti con l’unico soggetto che si è palesato».
Iter, quindi, corretto?
«Pubblicare un avviso è qualcosa che si fa proprio quando non si vuole tenere qualcosa sotto traccia. Poi, se fosse perfettamente congruo, perfettamente completo e se le informazioni condivise dall’amministrazione fossero sufficienti ed esaurienti non sono in grado di dirlo perché, intanto, mi sembra non sia banale valutarlo. Quello che al momento vedo, da osservatore esterno, è che non ci sarebbero elementi significativi a prima evidenza».
Per quanto riguarda le interlocuzioni con i club, sono previste dalla Legge Stadi?
«È assolutamente normale che ci siano interlocuzioni con coloro che potenzialmente sono destinatari di provvedimenti finali e questi soggetti possano interfacciarsi con un ente pubblico, apportando i propri contributi, più o meno documentati e di parte. Il punto è che poi ovviamente spetta all’amministrazione l’obbligo di individuare la miglior decisione, nel caso concreto, e decida tenendo in considerazione ovviamente l’interesse pubblico. L’amministrazione, quindi, deve fare la sintesi di tutte le istanze — pubbliche e private — che vengono a essere nell’ambito di un procedimento».
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