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Avv. Brigandì: “Legge su stadi? Normale parlare con Inter e Milan. E anche sulle tempistiche…”

San Siro
L’avvocato, presidente della società lombarda avvocati amministrativisti, inizia a spiegare alcuni profili controversi della vicenda San Siro
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato dal Corriere di Milano, l’avvocato Joseph Brigandì, presidente della società lombarda avvocati amministrativisti, inizia a spiegare alcuni profili controversi della vicenda San Siro e della Legge stadi: «Il fatto che sia stato pubblicato un avviso pubblico per la vendita dello stadio mi pare che escluda a priori la possibilità di un’esclusione del mercato». Con questo «primo punto di considerazione semplifica l’iter per arrivare nel modo più celere possibile all’approvazione di un intervento che abbia come oggetto la costruzione di un nuovo impianto o la sua ristrutturazione».

Avvocato, l’iter seguito da Palazzo Marino, vale a dire la pubblicazione di un avviso pubblico dopo aver ricevuto poche settimane prima la proposta di acquisto per San Siro da parte delle società Inter e Milan, è previsto dalla Legge Stadi?


«Non dalla Legge Stadi, nello specifico, ma dal quadro normativo generale. Ogni volta che un ente pubblico vende qualcosa per incamerare una somma dall’acquisto, si applicano i principi di trasparenza e concorrenza, così come previsto dal codice dei contratti e dai principi dell’Unione europea. Pertanto è “buona norma” aprire a una platea, la più ampia possibile, di soggetti interessati».

Si contesta che quell’avviso fosse cucito su misura per Inter e Milan e che i destinatari fossero esclusivamente società calcistiche.

«Quello pubblicato il 24 marzo è un avviso pubblico e, come tale, era aperto a qualunque soggetto. L’intento era raccogliere manifestazioni di interesse per l’intera area attorno allo stadio».

San Siro

La durata dell’avviso, 37 giorni, è stata ritenuta da qualcuno una tempistica troppo stretta per fare una proposta.

«Nell’ambito di procedure di tal tipo i termini non sono disciplinati. Tuttavia, un operatore interessato — che ritiene la scadenza incongrua — avrebbe potuto sicuramente attivarsi per chiedere al Comune una proroga. Volendo fare una similitudine, è quello che accade con le concessioni balneari. Se non ci sono altri proponenti, nonostante la pubblicazione dell’avviso, il Comune è abilitato ad andare avanti con l’unico soggetto che si è palesato».

Iter, quindi, corretto?

«Pubblicare un avviso è qualcosa che si fa proprio quando non si vuole tenere qualcosa sotto traccia. Poi, se fosse perfettamente congruo, perfettamente completo e se le informazioni condivise dall’amministrazione fossero sufficienti ed esaurienti non sono in grado di dirlo perché, intanto, mi sembra non sia banale valutarlo. Quello che al momento vedo, da osservatore esterno, è che non ci sarebbero elementi significativi a prima evidenza».

Per quanto riguarda le interlocuzioni con i club, sono previste dalla Legge Stadi?

«È assolutamente normale che ci siano interlocuzioni con coloro che potenzialmente sono destinatari di provvedimenti finali e questi soggetti possano interfacciarsi con un ente pubblico, apportando i propri contributi, più o meno documentati e di parte. Il punto è che poi ovviamente spetta all’amministrazione l’obbligo di individuare la miglior decisione, nel caso concreto, e decida tenendo in considerazione ovviamente l’interesse pubblico. L’amministrazione, quindi, deve fare la sintesi di tutte le istanze — pubbliche e private — che vengono a essere nell’ambito di un procedimento».