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Bargiggia jr, confermati 10 turni di stop: “Negro di m…ridammi i marò”. Referto surreale

Alessandro De Felice

Il centrocampista della Clodiense, figlio del noto giornalista, è stato fermato per insulti razzisti ad un giocatore della Virtus Castelfranco

Luca Bargiggia, figlio del giornalista Paolo e con un passato nelle giovanili dell'Inter, è stato squalificato per 10 giornate per insulti razzisti lo scorso marzo. La Clodiense, squadra dove milita ora il centrocampista classe 1996, aveva fatto ricorso, un ricorso però respinto dalla Figc, che nel referto ha riportato quanto detto da Bargiggia al suo avversario.

Si legge nel rapporto della Corte Sportiva d'Appello: "Va precisato in punto di fatto che l’espressione sanzionata, testualmente riprodotta nel rapporto del Direttore di gara, così recita: “che c…. vuoi negro di m…., ridammi i marò”, e che, sempre secondo la refertazione arbitrale, “da questa frase ne scaturiva una mischia” fra i calciatori delle due società".

Il ricorso era basato sul fatto "che l’atleta apostrofato non è “di pelle nera ma di colore olivastro”, come precisa il supplemento di rapporto, sicchè tale espressione non sarebbe insulto per motivi di razza, colore ed origine territoriale, bensì un semplice “intercalare di routine”. Inoltre, la mancanza di contenuti offensivi per motivi etnici sarebbe confermata dal richiamo alla “restituzione” dei marò, costituente semplice insulto d’impeto, mentre, a fini sanzionatori, la frase ingiuriosa dovrebbe venire espressa consapevolmente per finalità discriminatorie".

Ma il ricorso è stato respinto dalla Corte d'Appello, che contesta le attenuanti avanzate dalla difesa. "La circostanza che alle parole offensive sia stato soggiunto “ridammi i marò” non attenua la valenza denigratoria della precedente espressione, anche perché l’evidente richiesta di “restituzione” alla propria persona (“ridammi”) è del tutto priva di senso logico: la sanzione va dunque confermata, tenuto anche conto del comportamento processuale del calciatore che, in occasione della riunione, in risposta a specifica domanda, ha negato di aver pronunciato la frase 3 discriminatoria refertata, ponendo in essere un inaccettabile tentativo di contrastare la valenza probatoria del rapporto", si legge nel comunicato.