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Clamoroso, curva Juventus riaperta dopo i cori a Lukaku per una mail in ritardo di 12 minuti

Clamoroso, curva Juventus riaperta dopo i cori a Lukaku per una mail in ritardo di 12 minuti - immagine 1
La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il...

Una mail inviata in ritardo di 12 minuti è la vera motivazione alla base della riapertura della curva della Juventus, che era stata in un primo momento chiusa a seguito dei cori razzisti contro Romelu Lukaku nel corso del match di Coppa Italia. Proprio stasera i nerazzurri affronteranno i bianconeri nella semifinale di ritorno a San Siro. E il vizio di forma che ha determinato il buon esito del ricorso presentato da parte della Juventus per cancellare il provvedimento di chiusura della Curva Sud dello stadio bianconero ha del clamoroso.

Clamoroso, curva Juventus riaperta dopo i cori a Lukaku per una mail in ritardo di 12 minuti- immagine 2

Il ricorso della Juventus non è stato quindi accolto in virtù della collaborazione che la società bianconera avrebbe offerto nell'individuare i tifosi razzisti, ma per un vizio di forma. La Corte d'Appello Federale ha infatti tenuto conto del fatto chela Procura FIGC ha inviato la mail con la ratifica della chiusura alle ore 14.12, dodici minuti dopo il termine perentorio per la presentazione della richiesta. Assenti inoltre le motivazioni plausibili circa l'impedimento che ha portato al ritardo nell'invio. Ecco quanto si legge nel comunicato della Figc: "Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio (cosi come tutti gli altri termini contenuti nel Titolo I, artt. 44-62 CGS, non indicati espressamente come ordinatori). La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS. Questa Corte ritiene poi che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice. Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi. La stessa relazione tecnica prodotta dalla Procura federale (“Verifica informatica sulla mancata consegna di una mail”) non è infatti idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti, limitandosi a fornire delle plausibili spiegazioni alla mancata consegna di un messaggio email. La Procura avrebbe potuto - e dovuto - produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata. Essendo stata la sanzione impugnata comminata dal Giudice Sportivo sulla sola base di tale relazione, e non essendoci alcuna traccia dei fatti contestati negli altri atti ufficiali della gara (a partire dal rapporto del Direttore di Gara), il ricorso va accolto e la sanzione annullata. Ogni altro motivo di gravame è assorbito. In conclusione, si accoglie il reclamo, disponendo l’annullamento della sanzione. P.Q.M. Accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata".

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