fcinter1908 news interviste Inchiesta arbitri, La Francesca: “Cosa dice l’art. 6 e cosa rischia l’Inter. Ma se le prove sono queste…”

news

Inchiesta arbitri, La Francesca: “Cosa dice l’art. 6 e cosa rischia l’Inter. Ma se le prove sono queste…”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intercettazioni, conversazioni e contatti tra dirigenti, intermediari e componenti del mondo arbitrale sono sufficienti, da soli, per sostenere un'accusa davanti alla giustizia sportiva oppure occorrono ulteriori riscontri?

"Le intercettazioni possono certamente avere un’importante efficacia probatoria, ma occorre sempre valutarle nel loro contesto e verificarne il significato attraverso ulteriori riscontri, quali documenti, testimonianze e ogni altro elemento utile a confermare la ricostruzione dei fatti. Anche nel processo sportivo, pur vigendo uno standard probatorio diverso da quello penale, la decisione deve poggiare su un quadro istruttorio serio, preciso e concordante.

Quali sono, normalmente, gli elementi di prova che la Procura Federale considera decisivi nei procedimenti per illecito sportivo?

"La Procura Federale può utilizzare intercettazioni, verbali di sommarie informazioni, documenti, testimonianze e, più in generale, gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria. Il procedimento sportivo è autonomo rispetto a quello penale e applica uno standard probatorio meno rigoroso rispetto alla prova oltre ogni ragionevole dubbio".

Esiste una soglia probatoria diversa rispetto al processo penale?

"Come detto, anche la giustizia sportiva richiede un quadro probatorio serio, preciso e concordante, idoneo a fondare un ragionevole convincimento sulla responsabilità disciplinare".

In questa vicenda si parla molto dell'articolo 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In quali casi può essere contestata la responsabilità di una società anche quando gli autori materiali dell'illecito non appartengono formalmente al club?

"L'articolo 6, comma 5, disciplina quella che viene comunemente definita responsabilità presunta. Si tratta di una forma di responsabilità che può operare anche quando gli autori materiali dell'illecito siano soggetti esterni al club, purché abbiano agito nel suo interesse. Tuttavia, tale responsabilità non è automatica: viene meno se dagli atti emerge che il club non ha partecipato all'illecito oppure se permangono dubbi concreti sulla sua effettiva partecipazione. È quindi sempre necessario un collegamento concreto tra la condotta contestata e la società".

Da quanto emerso, gli eventuali concorrenti nell'illecito non sarebbero ancora stati identificati. Quanto pesa questa circostanza?

"A mio avviso pesa molto. Sul piano penale, il concorso di persone nel reato può essere contestato anche nei confronti di soggetti non identificati".

Può rendere più difficile contestare una responsabilità alla società?

"Diverso è il discorso sul piano sportivo: se gli eventuali concorrenti restano ignoti e non emergono elementi concreti che li colleghino al club, diventa più difficile sostenere la responsabilità della società, anche sotto il profilo della cosiddetta responsabilità presunta prevista dall’articolo 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. È proprio questo, allo stato e sulla base degli elementi finora pubblicamente emersi, uno dei nodi centrali della vicenda".