È arrivata la sentenza del giudice sportivo rispetto a quanto accaduto a Cremona dove l'Inter ha vinto due a zero, dopo che durante la partita un tifoso aveva lanciato dagli spalti un petardo che è finito nell'area di Audero, portiere della Cremonese. Nella giornata di ieri era arrivato l'arrestoper il 19enne che si è reso responsabile del lancio del petardo. Un tifoso diverso da quello che era stato incolpato inizialmente perché anche lui in possesso di un petardo che gli ha fatto perdere anche parte delle dita di una mano.

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Petardo Cremona, le sanzioni per l’Inter: 50.000 euro di multa e diffida specifica. I dettagli
Di oggi invece la sentenza del giudice sportivo che ha optato per una multa di 50mila euro e una diffida per il club nerazzurro.

Questo è quanto scrive il giudice in base ai referti del direttore di gara e dei giudici di campo: "Ammenda di € 50mila euro e diffida specifica all'Inter per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni). In particolare, al 3 minuto del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti", si legge nella nota della Lega Calcio.

Attenuanti e diffida
—"Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".
Le sanzioni previste dall'articolo 8 comma 1 lett. d), e), f) del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), applicabili alle società vanno dall'obbligo di disputare gare a porte chiuse, fino alla penalizzazione di punti in classifica passando per la squalifica del campo.
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