3. di fare obbligo alla parte venditrice a tenere manlevati e indenni la parte acquirente e suoi aventi causa, euro per euro, fino ad un importo massimo complessivamente pari ad euro 5.000.000, previa verifica di congruità, da ogni danno, costo o spesa connessi all’esecuzione delle attività di bonifica e gestione delle non conformità ambientali rinvenute all’interno delle aree oggi costituenti il Parco dei Capitani, identificate come sopra;
fcinter1908 ultimora White list, sostenibilità ambientale e non solo: il testo degli emendamenti approvati su San Siro
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