Il 5 dicembre 2012 la Corte di appello di Napoli si era espressa nel 2° grado di giudizio del processo di rito abbreviato di Calciopoli. La sentenza aveva fatto discutere. Tutti assolti tranne uno, Antonio Giraudo. L'ex dirigente bianconero era stato condannato ad un anno e 8 mesi con uno "sconto" rispetto al primo grado di giudizio, alleggerito dell'aggravante di promotore e capo dell'associazione a delinquere della quale faceva parte e di un paio di frodi sportive. Gli altri principali imputati, Lanese, Dondarini, Pieri, erano stati assolti; per Rocchi e Messina era stata mantenuta l'assoluzione di primo grado. A marzo venivano depositate le motivazioni, che ribadivano la sussistenza dell'associazione a delinquere e quindi dell'impianto accusatorio. I sostenitori della tesi che Calciopoli fosse semplicemente una grande farsa avevano enfatizzato le assoluzioni del segmento arbitrale arbitrale, suggerendo che queste fossero sufficienti a distruggere tutto il quadro ricostruito dal processo.
editoriale
ESCLUSIVA Calciopoli: ricorso contro le assoluzioni degli arbitri! Tutto da rifare?
Il 5 dicembre 2012 la Corte di appello di Napoli si era espressa nel 2° grado di giudizio del processo di rito abbreviato di Calciopoli. La sentenza aveva fatto discutere. Tutti assolti tranne uno, Antonio Giraudo. L’ex dirigente bianconero...
COLPO DI SCENA - Quello che nessuno probabilmente si aspettava è che questa assoluzione potesse essere messa in discussione. E' invece accaduto che prima del passaggio in giudicato della sentenza in esame. In proposito l'avvocato del Brescia (che revocata della costituzione civile in favore di Giraudo era rimasta "semplice parte lesa"), Bruno Catalanotti, aveva infatti proposto nei confronti di questa sentenza "una istanza ex art. 572 c.p.c., affinché la Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli presenti ricorso per Cassazione ad ogni effetto penale nei confronti della sentenza n. 5527/2012, depositata in data 28/02/2013, nella parte in cui “rigetta l’appello del PM e delle costituite parti civili” e ”assolve ai sensi dell’art. 530 secondo comma c.p.p. Lanese Tullio, Pieri Tiziano e Dondarini Paolo dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto”". Agli elementi probatori cospicui e significativi (tra P.M., Carabinieri e Avv.Brescia le pagine che argomentano le frodi degli imputati coinvolti superano le 300) la Corte aveva risposto liquidando le accuse con 6 pagine. 6 contro 300. Nell'istanza e nella memoria presentate da Catalanotti si evidenziano le contraddizioni della sentenza, citando decisioni assolutorie troppo fragili, ripresentando elementi completamente ignorati (nel caso delle partite queste non sono state nemmeno visionate) e rilevando numerosi errori interpretativi (per esempio intercettazioni non contestualizzate in seguito alle quali la Corte aveva tracciato conclusioni piuttosto affrettate e in alcuni casi non corrispondenti agli elementi in possesso).
LA PROVA LOGICA - Un passaggio importante degli atti di Catalanotti riguarda il tema dei rapporti tra designatori-dirigenti delle società che tramavano per taroccare le partite, e gli arbitri designati per dirigerle e per alterarne il risultato secondo le volontà dei primi. In effetti il presidente della Caf professor Ruperto aveva sottolineato come non fosse stata raggiunta la prova di tali arbitraggi. Donde l'assoluzione sportiva di quasi tutti gli arbitri. Tale argomento fu seguito anche dalla Corte federale e ora dalla Corte d'appello della sentenza in questione. Catalanotti supera la suddetta carenza probatoria ricorrendo correttamente alla prova logica e si pone alcuni interrogativi.
La prova diretta ovvero critica della esistenza di tali rapporti, dimostrata dai dati processuali sopra rimarcati, unitamente alle condotte arbitrali che nelle gare oggetto delle imputazioni ne determinarono dolosamente il risultato, smentisce inconfutabilmente la teoria del difetto del “segmento tecnico” (inteso quale condotta concorrente degli arbitri nella deliberata e, poi, conseguita, alterazione degli esiti delle gare), enunciata dalla C.A.F. e recepita dalla Corte Federale nei processi sportivi. A proposito dei contatti di dirigenti federali e di società sportive e designatori, da un lato, e arbitri, dall’altro vi sono anche altri dati indiziari gravi:
• l’esito delle gare per le quali gli imputati sono accusati di frode, tutte conclusesi con la vittoria delle squadre “protette”: Chievo-Lazio 0-1; Parma-Lazio 2-0; Chievo-Fiorentina 1-2;• l’impegno per alterare il risultato delle gare interessate profuso da soggetti posti in ruoli primari del mondo milionario del calcio: il dott. Mazzini, vice presidente della F.I.G.C., i Della Valle e Lotito, presidenti della Fiorentina e della Lazio, imprenditori; Bergamo e Pairetto, dirigenti della C.A.N;
• l’assurdità logica che tutti costoro abbiano tramato e si siano accordati, in interminabili e frequentissime telefonate, spendendo molte ore del loro preziosissimo tempo, senza esser certi che le loro intese sui risultati delle partite sarebbero state attuate con la collaborazione degli arbitri;
• la certezza ovvero l’altissima probabilità che quegli arbitri, da loro stessi prescelti, potevano essere (e sarebbero stati) raggiunti tempestivamente dalle necessarie istruzioni e che essi avrebbero obbedito agli ordini;• la situazione di dipendenza ovvero di condizionamento, in cui versano gli arbitri nei confronti del vice presidente della F.I.G.C. e dei designatori Bergamo e Pairetto, per ragioni di “carriera”, cui sono correlati interessi monetari elevatissimi, lucidamente illustrati anche dal G.U.P.; legame che garantisce il loro fedele asservimento alle prescrizioni ricevute.
La Corte ha quindi trattato con superficialità questi elementi, glissando sulla piattaforma indiziaria apprestata dall’accusa pubblica e privata. Smontati anche tutti i punti che scagionavano Lanese nonostante gli incontri con i dirigenti Moggi e Giraudo. La Corte aveva ritenuto che ciò fosse un fatto eticamente sconveniente, ma che comunque non avvenisse costantemente. Una contraddizione che spingeva evidentemente verso l'affermazione di un'attività illecita. Non l'unica contraddizione, evidentemente.
SORTEGGI - Fondamentale anche la questione dei sorteggi, per i quali la Corte diceva di non avere prove di alterazioni dolose. Affermazione smentita, per esempio, dalla testimonianza di Zamparini che aveva dichiarato nelle indagini preliminari (confermando poi successivamente), che dopo essersi lamentato delle scarse prestazioni degli arbitri nei confronti della sua squadra, Moggi lo avesse interrogato su quale arbitro avesse gradito. Zamparini rispose Rizzoli e Moggi fece una telefonata per richiedere che venisse designato. Così fu. Zamparini raccontò l’episodio ai suoi colleghi nell’occasione di un’assemblea della Lega Nazionale Professionisti. In seguito lo stesso presidente del Palermo avrebbe fatto richiesta per non avere più simili cortesie.
NESSUNA ASSOLUZIONE - Le fonti ci riportano quindi in esclusiva che il P.G. di Napoli, accogliendo le richieste dell'Avv. Catalanotti, ha proposto ricorso per cassazione contro l'assoluzione di Dondarini, Pieri, Rocchi e Lanese. Lo stesso P.G. ha inoltre interposto ricorso per cassazione per la mancata applicazione alla condanna di Giraudo dell'aggravante di avere costituito, promosso e organizzato la associazione per delinquere e per la assoluzione in relazione ad alcuni fatti di frode in competizione sportiva. Tutto fermo, quindi. Tutto da rifare. Questo ricorso rimette in discussione la posizione dei principali imputati assolti, Lanese, Pieri, Dondarini e di Rocchi, assolto addirittura per ben due volte. Poco significativa la posizione di Messina rispetto all'intera organizzazione (posizione che si riferiva all'operazione salva Lazio). Smantellata quindi l'assurda tesi secondo la quale le partite non avrebbero subito alterazioni e alterato, a loro volta, la classifica finale del campionato. Il 18 aprile costituiva l'ultimo termine entro il quale ricorrere, passato il quale le assoluzioni sarebbero state piene. Ora invece è tutto "congelato". Gli imputati in questione potranno beneficiare della prescrizione. L'assoluzione, invece, è tutta un'altra cosa. Di questa, qui, non vi è traccia.
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