L’avvocato richiama l’articolo 122 del Codice di Giustizia Sportiva e distingue tra l’intenzione della Procura FIGC di archiviare e l’archiviazione finale

Screenshot 2026-04-30 alle 15.14.47

VIDEO / Legale Gervasoni: "Inter-Roma e N'Dicka-Bisseck? Domanda veloce. Non si capisce come..."

Sul caso ribattezzato “Arbitropoli” serve una precisazione, soprattutto dopo le notizie circolate sulla possibile archiviazione dell’inchiesta federale. A farla è l’avvocato Michele La Francesca, che richiama l’articolo 122 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e spiega perché, tecnicamente, non si possa ancora parlare di archiviazione già avvenuta.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Non è lo stesso meccanismo del procedimento penale»

La Francesca parte da un dettaglio che può sembrare formale, ma che in realtà cambia parecchio la lettura della vicenda:

Rocchi Schenone arbitri

«Piccola nota procedurale sull’inchiesta federale del caso “arbitropoli”. Dando per buona la notizia della richiesta di archiviazione della Procura FIGC, occorre però una precisazione tecnica».

Inter Marotta Rocchi

Il punto è tutto nella formulazione dell’articolo 122:

«L’art. 122 CGS FIGC è rubricato “Richiesta di archiviazione”, ma il suo comma 2 parla di “intendimento di procedere all’archiviazione”. La distinzione è importante: non siamo davanti allo schema penalistico, nel quale il PM chiede l’archiviazione e il GIP decide».

In sostanza, nel procedimento sportivo non c’è un giudice chiamato semplicemente ad accogliere o respingere la richiesta della Procura federale.

Si capisce con chi parla Rocchi
Getty

Cosa succede adesso

La Francesca spiega quindi il passaggio previsto dal Codice:

«Nel procedimento FIGC, infatti, è il Procuratore federale che, concluse le indagini, comunica entro dieci giorni alla Procura Generale dello Sport presso il CONI il proprio intendimento e, ferme le attribuzioni di quest’ultima, dispone l’archiviazione (art. 122 CGS)».

La Procura Generale dello Sport, quindi, non deve formalmente “archiviare” il fascicolo.

Può però non condividere la linea della Procura FIGC e, se ricorrono i presupposti previsti dal Codice, intervenire.

«La Procura Generale non è quindi chiamata ad “archiviare”: può non condividere l’intendimento e, nei presupposti previsti dal Codice, esercitare i propri poteri, compresa l’avocazione e il conseguente eventuale esercizio dell’azione disciplinare».

rocchi open var

L’orientamento resta quello dell’archiviazione

Tradotto sul caso concreto, il quadro che emerge dalle indiscrezioni resta comunque abbastanza chiaro: la Procura federale avrebbe maturato l’intenzione di chiudere l’inchiesta senza procedere oltre.

Ma tra questa decisione e l’archiviazione formalmente disposta c’è ancora il passaggio davanti alla Procura Generale dello Sport.

La Francesca conclude così:

«Dunque, dando per buone le notizie emerse, si può ragionevolmente ritenere che il Procuratore federale abbia portato all’attenzione della Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione e che, all’esito di questo passaggio, il Procuratore federale possa procedere all’archiviazione vera e propria».

Il punto, quindi, è questo: la Procura FIGC sarebbe orientata verso l’archiviazione, ma tecnicamente l’iter non risulta ancora concluso. Prima va completato il passaggio previsto dall’articolo 122 del Codice di Giustizia Sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti