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UFFICIALE – Striscione anti-Milan: multa per Thuram e per l’Inter. Ecco il comunicato
Tramite una nota ufficiale apparso sul sito della FIGC, si comunica la sanzione comminata a Marcus Thuram e all'Inter in merito all'esposizione di alcuni striscioni contro il Milan da parte dell'attaccante francese durante la parata scudetto.
A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Inter Marcus Lilian Thuram Ulien è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. Sanzionata con un'ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche l'Inter.
A carico di Thuram era stato aperto un procedimento “per avere, in occasione della sfilata organizzata il 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio di Serie A e della Coppa Italia, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan e i suoi tifosi”.
"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1222 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN, e della società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta: Marcus Lilian THURAM ULIEN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in occasione della sfilata organizzata in data 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM e della Coppa Italia s.s. 2025/2026, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan S.p.A e i suoi tifosi; FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta in parola e quale ascrivibile al predetto soggetto nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di calciatore tesserato per la società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN, Società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Marotta;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN,
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA"
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